Art. 1 - COSTITUZIONE
L’Associazione Bancari Cassa di Risparmio di Puglia - UBI-Banca Carime, ha sede in Bari, è un Ente autonomo senza personalità giuridica. Non ha carattere politico o sindacale e non persegue fini di lucro.
Costituita il 28 giugno 1991 in conformità all’art. 18 della Costituzione Italiana e all’art. 36 del Codice Civile, in qualità di soci ordinari e con parità di diritti e di doveri, associa i dipendenti:
• pensionati di provenienza “Cassa di Risparmio di Puglia”, “Caripuglia s.p.a.”, “UBI-Banca Carime s.p.a”, “aziende tempo per tempo controllate o comunque collegate a dette banche”, “Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia”;
• dimissionari da detti istituti, anche se non beneficiari di pensioni;
• in servizio presso UBI-Banca Carime, strutture collegate, eventuali aziende subentranti, Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia.
Possono iscriversi all’Associazione, come soci ordinari, anche i coniugi superstiti dei predetti dipendenti associati.
L’Associazione è disciplinata dal presente statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle norme del codice civile e dalle leggi vigenti.
L’Associazione può aderire ad altre Associazioni o Federazioni che abbiano finalità analoghe.
Art. 2 - FINALITA’
L’Associazione ha le seguenti finalità:
a) promuovere e consolidare i vincoli di collegialità, in uno spirito di permanente solidarietà, fra gli associati cessati dal servizio ed i colleghi ancora in attività;
b) fornire agli iscritti consulenza gratuita in materia di legislazione del lavoro e delle regolamentazioni connesse, con particolare riguardo alle normative previdenziali, pensionistiche e fiscali;
c) assistere i soci nei rapporti con gli Enti erogatori di pensioni e servizi, mantenendo contatti con l’Inps, con UBI Banca Carime ed il Gruppo UBI, le Organizzazioni sindacali, l’Agenzia delle Entrate, le Federazioni di categoria, studi legali, ecc.;
d) prestare assistenza e consulenza ai soci, in caso di vertenze pensionistiche e fiscali, direttamente o tramite legali della Federazione di categoria;
e) rappresentare i soci cessati dal servizio e i loro coniugi superstiti nei confronti di UBI Banca Carime e del Gruppo Ubi per l’applicazione e il mantenimento delle migliori condizioni bancarie e per l’utilizzo di servizi sociali, inclusa la polizza sanitaria, allineate a quelle dei dipendenti in attività;
f) mantenere rapporti con UBI Banca Carime e con il Gruppo UBI per informare gli iscritti sulle dinamiche del Gruppo, anche per mezzo della partecipazione diretta dell’Associazione (di alcuni componenti dei suoi Organi Sociali) alle Assemblee degli azionisti soci UBI;
g) assistere gli iscritti nella gestione della propria posizione nell’ambito dell’Assicurazione Sociale Vita (ex Enpdep - ex Inpdap);
h) aderire ad organismi federali di associazioni per un corrente scambio di esperienze, per lo sviluppo di attività collegiali a livello nazionale e locale seguite da eventuali accordi interassociativi, per l’utilizzo in comune di convenzioni e servizi, per usufruire di consulenza ed operatività legale di tipo pensionistico bancario e per un maggior peso della categoria a livello locale, nazionale ed europeo;
i) relazionarsi con la Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia, a motivo delle comuni origini costitutive e per la realizzazione di progetti culturali e sociali;
j) sviluppare, nei confronti degli associati, iniziative culturali, turistiche e ricreative; la partecipazione a tali iniziative, salvo disponibilità organizzative, è estesa ai familiari e ad eventuali ospiti presentati da soci;
k) stipulare convenzioni con strutture esterne (commerciali e non) per consentire ai soci l’acquisto di beni e l’utilizzo di servizi a condizioni vantaggiose;
l)attivare moderni strumenti d’informazione e comunicazione per i soci, quali:
1. l’utilizzo di mezzi per una veloce comunicazione massiva (es: posta elettronica, messaggi telefonici, sito internet, ecc.);
2. la realizzazione, la stampa e la diffusione periodica di notiziari e pubblicazioni.
I mezzi finanziari per il perseguimento delle finalità sono costituiti dalle componenti del Fondo Comune dell’Associazione.
Le finalità innanzi indicate saranno perseguite anche in caso di subentri di nuove strutture creditizie, previdenziali, fiscali, sindacali, assicurative, ecc.
Art. 3 - GLI ASSOCIATI
Gli associati, indicati nell’articolo n.1, sono tenuti a:
a) contribuire alla vita dell’Associazione mediante puntuale versamento della quota associativa nei modi, nei termini e nella misura deliberati dal Consiglio Direttivo; nessun ulteriore contributo può essere richiesto all’associato, all’infuori della predetta quota associativa, salvo i casi particolari previsti dall’art. 21 del presente Statuto;
b) osservare le norme statutarie ed attenersi alle delibere degli Organi Sociali;
c) operare, nel limite delle proprie possibilità per il raggiungimento delle finalità sociali.
Gli associati hanno diritto di:
- usufruire delle attività e delle iniziative che l’Associazione attuerà nel perseguimento delle finalità statutarie;
- candidarsi per le elezioni degli Organi Sociali, se hanno anzianità d’iscrizione di almeno tre mesi;
- votare per le elezioni degli Organi Sociali e per tutte le questioni poste all’ordine del giorno delle Assemblee.
Il domicilio di ogni associato, per quanto concerne i rapporti con l’Associazione, è quello risultante dal registro degli associati.
Su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo può deliberare il conferimento della qualifica di "Socio Onorario" a persona cui si desideri riconoscere una speciale distinzione per servizi particolari resi all’Associazione. Il Socio Onorario può frequentare l’Associazione e non è tenuto a versare alcuna quota associativa. Può essere delegato dal Consiglio a svolgere compiti o ruoli, temporanei o continuativi, in settori specifici e/o di rappresentanza esterna. Dura in carica a vita, salvo sue dimissioni. Non può fruire dei diritti di cui ai punti 2 e 3 del presente articolo.
Art. 4 - GLI ASSOCIATI - AMMISSIONE
La domanda di ammissione va presentata per iscritto su apposito modulo predisposto dall’Associazione e comporta espressamente:
a) l’accettazione e l’osservanza delle norme del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli Organi sociali;
b) il conferimento della delega continuativa all’Associazione a rappresentare gli interessi generali degli aderenti nei confronti di qualsiasi Ente, Società od Organizzazione con riferimento alle finalità statutarie;
c) l’obbligo del puntuale pagamento della quota associativa e degli eventuali contributi straordinari di cui all’art. 20;
d) il rispetto della disciplina che informa la linea direttiva dell’Associazione.
La richiesta di adesione all’Associazione sarà sottoposta all’esame del Consiglio Direttivo. Il richiedente viene iscritto nel registro degli associati con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri intervenuti.
Il rapporto associativo scade il 31 dicembre di ciascun anno e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno. Sono escluse forme di partecipazione temporanea all’Associazione.
Art. 5 - GLI ASSOCIATI - RECESSO ED ESCLUSIONE
L’associato cessa di far parte dell’Associazione:
a) per dimissioni, comunicate per iscritto entro il 30 settembre di ogni anno; esse diventano effettive dopo la presa d’atto del Consiglio Direttivo che ha la facoltà di tenerle sospese sino a quando il dimissionario avrà saldato quanto ancora eventualmente dovuto all’Associazione;
b) per mancato pagamento della quota associativa, su delibera della maggioranza del Consiglio Direttivo adottata su segnalazione del Segretario; l’associato moroso, tuttavia, può essere riammesso previo versamento delle quote dovute;
c) per intervenuta incompatibilità con le finalità dell’Associazione, deliberata dal Consiglio Direttivo, motivata dall’inosservanza di eventuali regolamenti associativi o per attività eseguite in rappresentanza dell’Associazione in contrasto con gli indirizzi della stessa;
d) per espulsione determinata da gravi motivi, deliberata dal Consiglio Direttivo; avverso la decisione assunta dal Consiglio Direttivo l’interessato potrà avanzare ricorso al Collegio dei Probiviri.
L’associato dimissionario è tenuto al pagamento della quota associativa dell’anno in corso e non potrà richiedere nemmeno in parte la restituzione delle quote versate ed affluite al Fondo Comune.
La quota associativa ed i diritti derivanti dalla stessa non sono trasmissibili. L’associato che cessi per qualsiasi motivo, anche se diverso da quelli previsti nel presente articolo, non potrà vantare alcun diritto sul Fondo Comune dell’Associazione.
Art. 6 - GLI ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Presidente Onorario;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.
Tutte le cariche degli organi sociali, tranne quella del Presidente Onorario, hanno durata triennale. I componenti degli organi possono essere sostituiti, durante il triennio, per le motivazioni e con le modalità ed i termini previsti dal presente Statuto. I sostituti durano in carica sino alla scadenza del mandato in corso.
I componenti degli organi sociali possono essere rieletti.
Il mandato triennale scade in occasione dell’Assemblea degli associati indetta per l’elezione dei nuovi organi. Tuttavia, i componenti uscenti conservano le funzioni loro attribuite fino all’assunzione delle consegne da parte dei nuovi eletti.
Se nel corso del mandato dovessero intervenire motivazioni che impediscono ad un componente degli organi sociali di proseguire nell’espletamento dell’incarico, il Consiglio Direttivo provvede alla sua surroga in base alla graduatoria risultante dalla votazione assembleare che ne determinò l’elezione.
Le cariche degli organi sociali, tutte le collaborazioni e tutti gli incarichi degli associati (continuativi o saltuari) sono esercitati gratuitamente e non comportano la corresponsione di emolumenti di qualsiasi natura, fatta eccezione del rimborso delle spese vive e documentate sostenute in proprio per l’assolvimento del mandato o degli incarichi deliberati dal Consiglio Direttivo.
Art. 7 - DECADENZA E REVOCA DEGLI ORGANI SOCIALI
Sono causa di decadenza o di revoca dalle cariche sociali:
a) l’assunzione di cariche in organismi i cui scopi siano incompatibili con quelli dell’Associazione, su pronuncia del Consiglio Direttivo;
b) i comportamenti lesivi del prestigio e dell’immagine dell’Associazione e sui quali si sia pronunciato il Consiglio Direttivo, sentito il parere del Collegio dei Probiviri;
c) la mancata partecipazione alle adunanze per tre volte consecutive senza motivato impedimento su cui si sia pronunciato il Consiglio Direttivo.
Art. 8 - L’ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
L’Assemblea è composta dagli iscritti all’Associazione in regola con il pagamento delle quote associative. Rappresenta l’universalità degli associati ed è sovrana.
Le deliberazioni adottate in conformità allo Statuto, ai regolamenti associativi ed alle leggi vincolano tutti gli iscritti, anche se non intervenuti o dissenzienti, e sono inappellabili.
Tutti gli associati, in regola con il versamento delle quote associative ed
iscritti all’Associazione da almeno tre mesi, hanno diritto di voto per tutti gli argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea.
E’ ammessa la facoltà di delega scritta intestata. Ogni partecipante all’Assemblea, facoltato a votare, può essere intestatario di non più di cinque deleghe.
L’Assemblea ha le seguenti attribuzioni:
a) delibera sulle attività dell’Associazione;
b) delibera sulle questioni e sui problemi che riguardano, direttamente o indirettamente, gli associati;
c) delibera sulle proposte di modificazioni da apportare allo Statuto;
d) delibera sulle eventuali proposte di istituzione o modificazione di regolamenti attuativi dello Statuto;
e) approva il rendiconto finanziario annuale ed il bilancio di previsione;
f) elegge tra tutti gli associati il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri;
g) delibera lo scioglimento dell’Associazione con le modalità previste dall’art. 22.
Art. 9 - COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo:
a) in sessione ordinaria - entro il mese di maggio di ogni anno, mediante avviso con l’esplicitazionedella data, del luogo e dell’ora della riunione, degli argomenti all’ordine del giorno, nonché con l’indicazione della data, ora e luogo della eventuale seconda convocazione; l’avviso deve essere spedito a ciascun associato almeno 10 giorni prima della data di convocazione; ad esso devono essere allegate le copie del rendiconto finanziario e del bilancio di previsione con le dovute attestazioni di conformità. La documentazione sarà tenuta a disposizione di tutti gli associati presso i locali della sede sociale dalla data di spedizione dell’avviso al giorno precedente l’Assemblea;
b) in sessione straordinaria - ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, ovvero per le modifiche statutarie, per l’instaurazione o la modifica di regolamenti, o ancora in caso ne sia fatta richiesta da almeno il 20 per cento (arrotondato, ove occorra, per difetto) degli associati, iscritti da almeno 90 giorni antecedenti la data della richiesta, che motivino l’oggetto da porre all’ordine del giorno. Anche in questo caso l’avviso di convocazione è inviato agli associati con le formalità e termini di cui alla precedente lettera a).
L’Assemblea degli associati è presieduta da un associato nominato dai presenti.
Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità della convocazione e della costituzione dell’Assemblea, accertare il diritto di voto dei presenti, dirigere l’andamento assembleare e le votazioni.
Il Presidente nomina tra i presenti un segretario (di norma il Segretario dell’Associazione) e, in caso di votazioni a scrutinio segreto, due scrutatori. Nel caso di elezione degli Organi Sociali, in luogo dei due scrutatori, si avvale dei tre scrutatori che compongono il Comitato Elettorale nominato preventivamente dal Consiglio Direttivo (art. 11).
Il verbale dell’Assemblea è redatto, approvato e firmato dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori.
L’Assemblea risulta regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza effettiva o per delega di almeno metà più uno degli associati con diritto di voto. Le delibere sono assunte a maggioranza semplice.
In assenza del quorum di cui al comma precedente, l’Assemblea s’intende costituita in seconda convocazione per il giorno indicato nell’avviso e può validamente deliberare - a maggioranza degli aventi diritto al voto, qualunque sia il numero degli intervenuti direttamente o per delega - su tutti gli argomenti previsti all’ordine del giorno, compresi i casi di modifica dello Statuto e fatta eccezione del caso di scioglimento dell’Associazione.
Le delibere dell’Assemblea sono adottate per alzata di mano con la conta dei pareri favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti, oltre che a scrutinio segreto.
Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto consuntivo ed in quelle che riguardano le loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.
Il resoconto dei lavori assembleari sarà portato a conoscenza di tutti gli associati con gli opportuni mezzi di comunicazione.
Art. 10 - ELEZIONI DEGLI ORGANI SOCIALI
L’Assemblea, con votazione a scrutinio segreto e avvalendosi del Comitato Elettorale (articolo 11), elegge i componenti del Consiglio Direttivo e dei Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri.
I risultati vengono comunicati all’Assemblea immediatamente al termine delle operazioni di spoglio e successivamente per iscritto a tutti gli associati.
Sono proclamati eletti coloro che, inclusi nelle liste di candidatura, riportano il maggior numero di voti.
A parità di voti è proclamato eletto l’associato iscritto da maggior tempo; a parità di anzianità d’iscrizione, l’associato di maggiore età.
Art. 11 - IL COMITATO ELETTORALE
Il Comitato Elettorale viene nominato dal Consiglio Direttivo quando indice le elezioni. Dura in carica il tempo necessario alla gestione delle elezioni degli organi sociali. Consta di tre componenti, ad uno dei quali il Consiglio conferisce l’incarico di Presidente.
Al Comitato compete:
a) predisporre la lista degli associati, accertandone il diritto al voto con riferimento alla data di associazione ed al pagamento delle quote sociali;
b) formulare, sulla base delle autocandidature già pervenute dai singoli associati, la lista dei candidati ai singoli Organi; detta lista sarà stilata rispettando l’ordine alfabetico;
c) predisporre le schede di votazione che, pena l’invalidità del voto, dovranno essere consegnate agli elettori con la firma del Presidente del Comitato Elettorale;
d) seguire l’espletamento della votazione;
e) curare lo spoglio dei voti;
f) determinare l’esito della votazione redigendo apposito verbale che, sottoscritto, dovrà essere consegnato seduta stante al Presidente dell’Assemblea per la conseguente comunicazione agli intervenuti.
Art. 12 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da undici membri eletti dall’Assemblea e dal Presidente Onorario.
Al suo interno il Consiglio Direttivo, entro dieci giorni successivi alle elezioni, nomina:
- il Presidente;
- due Vice Presidenti, conferendo ad uno di essi la qualifica di Vicario;
- il Segretario;
- il Vice Segretario;
- il Tesoriere;
- Il Vice Tesoriere.
Per l’attribuzione delle cariche, la prima seduta è presieduta dal Presidente uscente.
Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente tutte le volte che lo ritiene necessario o quando viene richiesto per iscritto da almeno quattro componenti del Consiglio ovvero dal Presidente del Collegio dei Revisori dei conti.
Il Consiglio Direttivo viene convocato mediante avviso inviato ai componenti del Consiglio ed ai Revisori dei Conti almeno cinque giorni interi prima della riunione o, nei casi di urgenza, mediante comunicazioni veloci (telegrammi, e-mail, etc) da inviarsi almeno quarantotto ore prima della riunione.
Negli avvisi di convocazione devono essere indicati la data, l’ora ed il luogo della riunione, di regola presso la sede dell’Associazione, nonchè gli argomenti all’ordine del giorno.
Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite con la presenza di almeno sette componenti. Le delibere sono prese con la maggioranza dei presenti, salvo i casi previsti dallo Statuto in cui è richiesto un quorum diverso. In caso di parità di voti, prevale quello espresso dal Presidente.
La cessazione dalla carica, per qualsivoglia titolo o ragione, della maggioranza dei Consiglieri, determina l’automatica decadenza del Consiglio Direttivo. In tal caso spetta al Presidente del Collegio dei Probiviri indire l’Assemblea degli associati.
Le cariche di Vice Segretario e Vice Tesoriere possono rimanere vacanti.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano i Revisori dei Conti con parere consultivo e senza diritto di voto. Essi, inoltre, relazionano, con apposito verbale, sulle verifiche di cassa e contabili eseguite.
Al termine delle sedute viene redatto, a cura del Segretario, apposito verbale che, firmato dallo stesso e dal Presidente, sarà sottoposto ad approvazione nella seduta successiva.
Il Consiglio Direttivo, in qualsiasi momento, qualora lo ritenga utile ed opportuno, a proprio insindacabile giudizio, può cooptare nel Consiglio stesso non più di altri quattro associati.
I consiglieri cooptati sono assimilati ad ogni effetto a quelli eletti e durano in carica sino alla naturale scadenza del Consiglio che li ha nominati.
Il Consiglio Direttivo risponde dei propri atti unicamente alla Assemblea degli associati.
Il Consiglio Direttivo ha le seguenti principali attribuzioni:
a) convoca l’Assemblea e ne attua le delibere;
b) sovrintende al regolare svolgimento delle attività dell’Associazione ed attua quanto necessario al perseguimento delle sue finalità;
c) provvede allo studio ed alla messa in atto di tutte le iniziative che riguardano problemi o questioni di interesse singolo o collettivo degli associati;
d) delibera in ordine alle istanze di adesione all’Associazione o di dimissioni;
e) esercita, senza eccezione alcuna, tutti i poteri dell’ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo le competenze che il presente Statuto riserva all’Assemblea;
f) esamina i casi di morosità, di indegnità od attività contraria agli interessi e scopi dell’Associazione, adottando i conseguenziali provvedimenti;
g) interviene con ogni più ampia facoltà decisionale nei casi d’urgenza riguardanti l’Associazione;
h) coordina ed approva, udita la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, il rendiconto consuntivo ed il bilancio di previsione, redatti dal Tesoriere e da sottoporre annualmente all’approvazione dell’Assemblea;
i) stabilisce, annualmente, l’ammontare della quota associativa;
j) costituisce gruppi di lavoro su specifici problemi, nominandone i coordinatori;
k) delibera i provvedimenti assistenziali o di mutualità;
l) delibera sull’eventuale partecipazione ad altre associazioni o federazioni aventi finalità analoghe;
m) stabilisce le modalità di gestione dei fondi dell’Associazione;
n) delibera l’apertura delle candidature alle cariche sociali;
0) nomina il Comitato Elettorale;
p) può nominare un Presidente Onorario, scegliendolo fra i soci per aver mostrato particolare attaccamento all’Associazione e per aver attuato iniziative atte a valorizzare ed a perseguire le finalità associative;
q) predispone eventuali regolamenti accessori allo Statuto e di attuazione dello stesso da sottoporre all’Assemblea degli associati;
r) predispone eventuali modifiche od integrazioni dello Statuto da sottoporre all’Assemblea degli associati;
s) delibera la decadenza o la revoca dalle cariche sociali per mancata partecipazione alle adunanze;
t) provvede alla surroga dei componenti degli Organi Sociali nei casi di impedimento;
u) conferisce le qualifiche di Socio Onorario.
Art. 13 - IL PRESIDENTE
Il Presidente del Consiglio Direttivo ha le seguenti principali attribuzioni:
a) rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio;
b) coordina le attività degli organi associativi con facoltà di delega per quelle di carattere interno non rappresentativo;
c) vigila sul buon andamento della gestione economica e patrimoniale dell’Associazione;
d) firma la corrispondenza sociale.
Il Presidente è sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente Vicario. Nell’eventualità che anche quest’ultimo sia impossibilitato, è sostituito nell’ordine dall’altro Vice Presidente o dal consigliere più anziano.
Si intende consigliere più anziano colui che fa parte del Consiglio da maggior tempo (ininterrottamente); in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.
Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell’assenza o dell’impedimento del Presidente medesimo o di chi, nell’ordine, avrebbe dovuto sostituirlo.
Il Presidente può delegare ai Vice Presidenti compiti specifici per singole problematiche.
Nei casi di necessità ed urgenza, il Presidente, sentiti i Vice Presidenti, adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione.
Qualora il Presidente, fuori dei casi di assenza o impedimento, non possa svolgere le sue funzioni, il Vice Presidente Vicario convoca il Consiglio Direttivo entro 15 giorni. Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina del nuovo Presidente che resta in carica sino alla fine del mandato del precedente Presidente impedito.
ART. 14 - IL PRESIDENTE ONORARIO
Il Presidente Onorario partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza facoltà di voto. Propone al Consiglio iniziative che, nel rispetto delle finalità sociali, portino ad una sempre maggiore affermazione dell’Associazione. Può essere delegato dal Consiglio a svolgere compiti o ruoli, temporanei o continuativi, in settori specifici e/o di rappresentanza esterna. Dura in carica a vita, salvo sue dimissioni. E’ esonerato dal pagamento delle quote sociali. La carica può rimanere vacante senza impedire o intralciare l’operatività degli Organi Sociali.
Art. 15 - IL SEGRETARIO
Il Segretario cura la parte amministrativa dell’Associazione.
Le sue principali attribuzioni sono le seguenti: mantiene aggiornato l’elenco degli associati, evade la corrispondenza, cura l’archivio, custodisce i libri sociali, redige i verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo, dirama le comunicazioni agli associati.
Riceve dal Presidente le indicazioni necessarie per il più ampio e proficuo svolgimento dei suoi compiti.
E’ coadiuvato dal Vice Segretario che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento ed al quale può delegare in via continuativa, d’intesa con il Consiglio, alcune specifiche incombenze.
Art. 16 - IL TESORIERE
Il Tesoriere cura la parte finanziaria e la contabilità sulla base del piano dei conti e del preventivo approvato.
Esegue le deliberazioni di spesa in conformità a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo ed è responsabile dei fondi di cassa nonché della conservazione dei documenti contabili e dei giustificativi di spesa.
Redige annualmente il rendiconto consuntivo ed il progetto di bilancio di previsione.
I suoi compiti vengono specificati, ove occorra, dal Consiglio Direttivo.
E’ coadiuvato dal Vice Tesoriere che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento ed al quale può delegare in via continuativa, d’intesa con il Consiglio, alcune specifiche incombenze.
Art. 17 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti effettivi, che nominano fra loro il Presidente, e da due supplenti che integrano il Collegio in caso di impedimento continuativo di uno dei componenti effettivi.
I Revisori dei Conti vigilano sull’andamento della gestione economica e finanziaria dell’Associazione, eseguendo anche verifiche di cassa e contabili, almeno quadrimestrali, delle quali relazionano al Consiglio Direttivo. Inoltre, relazionano all’Assemblea degli associati sul loro operato ed in ordine all’esattezza e veridicità
del rendiconto consuntivo ed alla congruità del progetto di bilancio di previsione.
Partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo con funzioni consultive.
Il Presidente del Collegio dei Revisori convoca l’Assemblea degli associati nel caso di cessazione dalla carica della maggioranza dei consiglieri. Ha, inoltre, la facoltà di chiedere al Presidente del Consiglio Direttivo di convocare il Consiglio.
Art. 18 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre componenti effettivi, che nominano fra loro il Presidente, e da due supplenti che integrano il Collegio in caso di impedimento continuativo di uno dei componenti effettivi.
Il Collegio esamina e si pronuncia a maggioranza sulle eventuali controversie fra gli associati, o fra questi e l’Associazione o i suoi Organi Sociali; giudica «ex bono et aequo» senza formalità di procedure e le sue decisioni sono definitive.
Il Collegio dei Probiviri è l’0rgano interpretativo dello Statuto e degli eventuali regolamenti dell’Associazione e può essere adito da qualsiasi Organo associativo per acquisirne il parere, ovvero da un singolo associato o gruppo di associati.
Art. 19 - IL FONDO COMUNE
Il Fondo Comune dell’Associazione è costituito da:
a) quote associative versate dagli associati;
b) eventuali eccedenze di cassa, rispetto alle spese istituzionali e di funzionamento,
che a chiusura di esercizio dovessero derivare dalle quote associative e dagli eventuali contributi versati dagli iscritti nel corso dell’anno;
c) qualsiasi introito pervenuto da terzi (persone, Enti o Istituzioni) che sia stato formalmente accettato dal Consiglio Direttivo e che sia risultato eccedente rispetto all’eventuale vincolo di destinazione per cui è stato elargito;
d) beni mobili ed eventuali immobili acquistati o comunque pervenuti all’Associazione
La parte liquida del Fondo e le quote versate dagli associati, salvo una somma non superiore a € 600,00 (seicento/00), detenibile per le piccole spese, reintegrabile a rendiconto, devono essere depositate presso un Istituto di Credito, alle migliori condizioni di mercato. Da detto deposito possono essere effettuati prelevamenti, in relazione alle effettive necessità di cassa, man mano che le stesse si verificano, a firma congiunta del Presidente del Consiglio Direttivo e del Tesoriere, ovvero di quest’ultimo e di uno dei Vice Presidenti in mancanza del Presidente. In caso di assenza del Tesoriere le operazioni possono essere eseguite con firma congiunta del Presidente e di un Vice Presidente.
La scelta dell’Istituto di Credito e le relative condizioni economiche favorevoli devono essere deliberate dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo, su proposta del Tesoriere, può deliberare di investire parte del Fondo Comune in forme tecniche finanziarie maggiormente remunerative, che siano avulse da rischi di mercato che possano pregiudicare la sicurezza e la consistenza del capitale investito, sia pure in minima parte.
In relazione ed in conformità all’art. 2, comma f, il Consiglio Direttivo potrà disporre - fino ad un massimo del 20% del Fondo Comune dell’Associazione - investimenti in obbligazioni di UBI Banca Carime o UBI Banca ed in loro azioni nella misura di un lotto minimo.
Il Consiglio, al momento della decisione di investimento, deve tenere conto degli impegni già assunti dall’Associazione e, quindi, della scadenza temporale degli stessi.
Non è consentita la distribuzione totale o parziale del Fondo, anche in forma indiretta. I singoli associati non possono chiedere la divisione del Fondo né, in caso di recesso, pretendere la restituzione della quota.
Art. 20 - IL BILANCIO
L’esercizio sociale ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.
La contabilità è tenuta in termini di cassa.
Il Consiglio Direttivo approva annualmente il progetto di bilancio di previsione ed il rendiconto consuntivo, redatti dal Tesoriere e li sottopone all’approvazione definitiva dell’Assemblea.
L’ammontare della spesa di ciascun esercizio non può superare le disponibilità di cassa del Fondo Comune, al netto degli impegni già assunti dagli Organi Sociali e non ancora esplicati in termini di cassa o di esecuzione di spesa.
Art. 21 - CONTRIBUTI STRAORDINARI
L’Associazione, nei casi di rappresentanza in giudizio di una parte degli associati (art. 2/d), su delibera del Consiglio Direttivo ottenuta con la maggioranza dei 3/4 degli intervenuti:
a) può chiedere, in via anticipata, agli associati interessati a particolari questioni e che hanno rilasciato delega specifica, un contributo straordinario, dettagliandone l’importo singolo o proporzionale che sarà conguagliato a debito o credito al momento della liquidazione finale;
b) può anticipare il pagamento delle somme dovute, purché disponibili nella parte liquida del Fondo Comune;
c) deve, conseguentemente (nel caso del punto b), richiederne il rimborso agli interessati che hanno rilasciato delega.
Nel caso l’Associazione dovesse intraprendere azioni o svolgere pratiche nell’interesse generale ed allo scopo non dovessero essere sufficienti le disponibilità del Fondo, al netto degli impegni assunti, il Consiglio Direttivo con la maggioranza di 3/4 degli intervenuti avrà la facoltà di richiedere a tutti gli associati un contributo straordinario, specificandone la causale e l’importo (spesa prevista divisa per il numero totale degli iscritti) e del quale dovrà fornire dettagliato rendiconto a ciascun socio (a pratica conclusa).
Qualora i contributi straordinari, pur incassati, non abbiano avuto la correlata uscita per cassa nel corso dell’anno solare, essi dovranno confluire nel Fondo Comune con il vincolo di destinazione per cui sono stati richiesti e, pertanto, non sono utilizzabili per altri fini o scopi anche istituzionali.
I contributi straordinari eventualmente non più utilizzati per il fine primario per cui sono stati richiesti dovranno essere restituiti agli associati nella stessa misura.
Art. 22 - DURATA DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione ha durata illimitata.
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati presenti. In tale ipotesi, l’Assemblea delibera anche le modalità di scioglimento dell’Associazione e stabilisce i nominativi degli eventuali liquidatori.
Le eventuali attività residue dovranno essere devolute in beneficenza a favore di Enti o Associazioni che istituzionalmente abbiano fini assistenziali.
Art. 23 - NORMA CONCLUSIVA
Il presente statuto sostituisce integralmente quello approvato dall’Assemblea del 28 giugno 1991 con le sue successive modificazioni ed entra in vigore al momento della sua approvazione.